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Versare l'imposta municipale propria (IMU)

Descrizione

Versare l'imposta municipale propria (IMU)

IMU è l'acronimo di "Imposta Municipale Propria" (quella che una volta si chiamava "ICI").

L'imposta è stata introdotta con il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 e la sua applicazione è stata anticipata al 2012 dal Decreto legge 06/12/2011, n. 201. Nel corso degli anni è stata oggetto di diverse revisioni normative, e attualmente è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 739-783.

Dal 2020 l'IMU riunisce in un’unica imposta sia la precedente IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e impostazione fiscale dei vecchi tributi: la nuova IMU mantiene infatti l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato (l'eventuale aumento dell'aliquota base stabilito dal Comune spetta al Comune stesso).

Approfondimenti

Ai sensi dell'articolo 1 comma 740 della Legge 160/2019 il presupposto dell'imposta è il possesso di:

  • immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, (salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
  • aree edificabili
  • terreni agricoli

Il soggetto che deve effettuare il pagamento è il titolare di un diritto reale, vale a dire:

  • l’usufruttuario;
  • il titolare del diritto d’uso e di abitazione;
  • l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);
  • il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
  • il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento di separazione/divorzio SE in Cat. A/1-A/8-A/9;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768L. 160/2019).

Il pagamento va effettuato con F24 indicando i seguenti codici tributo:

  • 3918: altri fabbricati;
  • 3916: aree fabbricabili;
  • 3930: fabbricati D (Quota Comune) 3925 fabbricati D (Quota Stato);
  • 3914: terreni;
  • 3913: fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3939: beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) - Esenti dal 2022 con obbligo di dichiarazione da presentarsi entro i termini di Legge

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso può essere effettuato:

  • in due rate pari al 50% del dovutoin ACCONTOentro il 16 GIUGNO ed pari al 50% in SALDO entro il 16 DICEMBRE
  • in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso”.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti sia inferiore ad € 12,00.

Sono definiti “Beni Merce” i fabbricati, ultimati e accatastati, costruiti o ristrutturati ai sensi dell'art.3, comma1,lettere c),d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 direttamente dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita,  che rispettino  i seguenti requisiti :

  1. l’impresa proprietaria dei beni, deve avere personalità giuridica : sono escluse dal beneficio le persone fisiche;
  2. l’impresa deve avere nel proprio statuto, come attività principale o secondaria, la costruzione di immobili; pertanto sono escluse dal beneficio le società di intermediazione immobiliare di gestione dei patrimoni immobiliari;
  3. il “Bene Merce” oggetto di agevolazione, è quello costruito o ristrutturato dall’impresa di costruzioni : è escluso dall’agevolazione l’immobile acquistato (e quindi non costruito direttamente) per essere poi destinato alla vendita oppure alla locazione;
  4. Il bene destinatario dell’agevolazione deve essere un fabbricato qualificato come “bene merce” destinato allavendita (e pertanto nel Bilancio dell’impresa dovrà essere iscritto nell’attivo circolante tra le “Rimanenze Finali” enon tra le “Immobilizzazioni”);
  5. Il bene destinatario dell’agevolazione non deve essere in ogni caso locato.

Si evidenzia che per poter usufruire dell'esenzione dal 2022,  in capo al soggetto passivo d’imposta permane l’onere di presentazione della dichiarazione; l'omissione dell'onere di comunicazione poichè espressamente previsto per Legge, comporterà l'automatica decadenza dal beneficio fiscale.

L'abitazione principale è l'immobile, compreso nelle categorie catastali da A2 ad A7 , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo:

  1. le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

Tipologie assimilate:

  1. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  2. su decisione del Singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

La normativa nazionale prevede l'applicazione di aliquote agevolate per alcune casistiche particolari.

Se si ricorre in queste casistiche occorre allegare alla dichiarazione IMU apposita documentazione.

Immobile storico, inagibile o inabitabile

La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.

Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.

Immobile in comodato a uso gratuito

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.

Immobile a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Il Decreto legge 14/08/2020 n. 104, n. 78-bis ha fornito interpretazioni autentiche (con effetti retroattivi) di alcune norme riguardanti i lavoratori agricoli pensionati, i coadiuvanti e le società agricole.

Coadiuvanti

I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio partecipano attivamente (Legge 31/12/2018, n. 145, art. 1).

Soci di società di persone

Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si riconoscono e si applicano le agevolazioni tributarie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Decreto legislativo 18/05/2001, n. 228, art. 9)

Lavoratori agricoli pensionati

Si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che continuano a svolgere la propria attività in agricoltura e mantengono l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Chiarimenti in caso di comproprietà di un’area fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale

Per gli AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) dal 2021 non è prevista alcuna agevolazione.

È opportuno far presente che AIRE e pensionati all'estero sono due condizioni differenti. Dal 2021 solo per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia è riconosciuta una agevolazione su un unico immobile non locato o dato in comodato. Per questo immobile la riduzione IMU è del 50% nel 2021 e del 62,5% (ovvero pagano il 37,5%) nel 2022.

art. 1 comma 599 della legge 178/2020 - in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non è dovuta la prima rata dell'Imu relativamente a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’andamento negativo dell’emergenza sanitaria porta il legislatore ad ampliare le categorie da esentare dalla seconda rata IMU, mediante l’approvazione dell’articolo 9 del dl 137/2020 che, questa volta, non usa la descrizione dell’elenco di immobili, bensì punta direttamente sul codice ATECO dell’attività svolta sull’immobile, comprendendo anche le pertinenze. (tabella codici ATECO come sostituita dal D.L. 149/2020)

Infine, lo stesso decreto 149, all’articolo 5, amplia l’esenzione per i comuni in zona rossa

Non è dovuta l’IMU nell’anno 2021 e 2022(come disposto dall’ art.78, c. 3, D.L. 104/2020, conv. L. 126/2020) per gli immobili  rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Per beneficiare delle agevolazioni è necessario inviare comunicazione all'ufficio tributi per autocertificare la sussistenza dei requisiti e presentare Dichiarazione IMU  secondo i termini di legge.

L’obbligo dichiarativo è a carico anche dei soggetti passivi esonerati dal versamento dell’IMU, nell’anno 2020, come previsto dai vari decreti emanati in ragione dell’emergenza Covid-19. In merito è intervenuto il Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con una Faq dello scorso 8 giugnoInfine, lo stesso decreto 149, all’articolo 5, amplia l’esenzione per i comuni in zona rossa

Non è dovuta l’IMU nell’anno 2021 e 2022(come disposto dall’ art.78, c. 3, D.L. 104/2020, conv. L. 126/2020) per gli immobili  rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Per beneficiare delle agevolazioni è necessario inviare comunicazione all'ufficio tributi per autocertificare la sussistenza dei requisiti e presentare Dichiarazione IMU  secondo i termini di legge.

L’obbligo dichiarativo è a carico anche dei soggetti passivi esonerati dal versamento dell’IMU, nell’anno 2020, come previsto dai vari decreti emanati in ragione dell’emergenza Covid-19. In merito è intervenuto il Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, con una Faq dello scorso 8 giugno 2021

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (disciplina ICI) e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 D.L. 201/2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = (450,00 + 5%) x 160 = 75.600,00 euro

140

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

Es: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = (650,00 + 5%) x 140 = 95.550,00 euro

80

Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
Per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

Es: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = (2.000,00 + 5%) x 80 = 168.000,00 euro

65

Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

Es: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = (11.000,00 + 5%) x 65 = 693.000,00 euro

55

Per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Es: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = (1.400,00 + 5%) x 55 = 80.850,00 euro

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, ovvero collegandosi al sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

 

È possibile consultare le aliquote di riferimento:

Per individuare le aree così come codificate nelle tavole del PRG collegarsi al geoportale della Città di Venaria Reale ed effettuare le seguenti operazioni:

  1. Dalla 5^ icona in alto - Mostra l'albero dei layers e i layer di base - spuntare catasto - Salva
  2. Dalla 10^ icona in alto - Ricerca catastale Foglio Particella - Inserire i dati catastali della proprietà - cerca: sulla mappa verrà individuata la cartografia con il Foglio, la Particella e la Codifica dell'area di appartenenza
  3. Ricercare l'area di appartenenza NELL'ALLEGATO  B  oppure NELL'ALLEGATO D dove individuerete nella riga di interesse il valore venale al mq per il calcolo IMU.


 

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