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Cittadinanza italiana "jure sanguinis"

(urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91)
  • Servizio attivo
Procedimento di cittadinanza italiana "jure sanguinis"

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza jus soli (chi nasce in quello Stato ne è cittadino) ed è regolamentata dalla Circolare ministeriale k28/1 del 1991.

Descrizione

La riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis avviene per linea di sangue. 

La competenza a effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Approfondimenti

In caso di:

  • naturalizzazione straniera di uno degli avi: è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento, che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante, perché la discendenza italiana si mantenga
     
  • Trasferimento di uno degli avi in un altro Stato: certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso, dello Stato estero di residenza
     
  • Atti con discordanze: le generalità dell’avo devono essere coerenti con quelle dell’atto formato in Italia. Gli atti a corredo dell’istanza, perché possano essere ritenuti validi devono essere privi di errori nel cognome, nel nome e nelle indicazioni relative alla data e al luogo di nascita dell’avo. Tali discordanze possono essere sanate solo ed esclusivamente dall’Autorità Straniera
     
  • Sentenze di rettificazione di nomi, cognomi, date: eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione
     
  • Mancanza dell’atto di matrimonio o filiazione naturale: la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori affinché si crei il rapporto di filiazione per entrambi (e la conseguente trasmissione della cittadinanza italiana). Perché la linea di sangue non si interrompa, il genitore italiano deve riconoscere esplicitamente il figlio nella dichiarazione di nascita. Nel caso, assai frequente, in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal solo genitore straniero e l’altro genitore italiano sia stato solo citato sarà necessario produrre una dichiarazione nella quale il genitore italiano acconsente a essere nominato. Tale dichiarazione dovrà essere munita di apostille e ufficialmente tradotta
     
  • Cittadinanza trasmessa per linea materna: secondo la legge italiana la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1948. In caso di filiazione antecedente il
    riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis andrà effettuato per via giudiziale.
    Si fa presente che nel caso in cui l’Ufficiale dello Stato Civile rigetti o non avvii del tutto il procedimento (es. in presenza di vizi formali, di domande infondate, di cittadinanza trasmessa per linea materna prima del 1948) e la competenza per l’istanza non sia più quella dell’Ufficio di Stato Civile del Comune di Venaria Reale, in mancanza di regolare titolo di soggiorno o di requisiti per il mantenimento dell’iscrizione anagrafica l’Ufficio Anagrafe procederà alla cancellazione all’anagrafe non venendo più a sussistere i requisiti di un’iscrizione anagrafica per cittadinanza.

Come fare

La residenza è condizione necessaria e requisito preliminare e indispensabile per poter attivare una pratica di riconoscimento jure sanguinis. Si tratta di un’iscrizione anagrafica “agevolata” perché, così come chiarito dalle circolari n. 28 del 2002 e 32 del 2007, essa è finalizzata all’ottenimento del riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

Pertanto, non è necessario che il cittadino straniero presenti, al momento dell’iscrizione anagrafica un regolare permesso di soggiorno, ma egli dovrà comprovare documentalmente lo status di presumibile discendente da avo italiano. 

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l’abitazione dichiarata dal richiedente. In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso l’Ufficio di Stato Civile, su appuntamento, presentando i documenti necessari.

Per poter procedere è, quindi, necessario prenotare un appuntamento congiunto con l'ufficio anagrafe e l'ufficio di stato civile per poter valutare i requisiti per l’iscrizione anagrafica e controllare che la documentazione per la pratica di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis corrisponda a quanto richiesto dalla normativa.

Una volta ricevuta la domanda, l'ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione ricevuta rapportandosi con i consolati italiani per eventuali riscontri.

Il procedimento si conclude con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la conseguente trascrizione degli atti di stato civile del richiedente.

Cosa serve

Documenti per iscrizione anagrafica

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe è necessario presentare la seguente documentazione:

  1. dichiarazione di iscrizione anagrafica
  2. passaporto o documento equipollente in corso di validità da cui si rilevi:
    1. il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera, per coloro che sono entrati in Italia provenendo da un paese che non applica l'accordo di Shengen
    2. copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, per coloro che sono entrati in Italia con provenienza da paesi che applicano l'accordo di Shengen:
  3. documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992;

La documentazione deve essere completa e munita di legalizzazioni e relative traduzioni debitamente collazionate tra loro, come previsto dalla vigente normativa, purché possa permettere di identificare l’iscrizione anagrafica come finalizzata al riconoscimento di cittadinanza per discendenza a.

Documenti per domanda di riconoscimento della cittadinanza

La domanda va presentata su apposito modulo predisposto dal Comune. 

Scarica la modulistica

Al momento della pratica di riconoscimento della cittadinanza per jure sanguinis, secondo quanto previsto dalla Circolare ministeriale k28/1 del 1991, è necessario presentare la seguente documentazione: 

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano capostipite emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero
  4. atti di matrimonio di tutti i discendenti , in linea retta, dell’avo capostipite compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato
    dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato, tale certificato deve essere redatto con tutti i
    possibili cognomi/nomi/alias in cui l’avo è indicato sugli atti di stato civile
  6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza
    italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91
  7. certificato di residenza
  8. passaporto con regolare visto
  9. domanda per riconoscimento cittadinanza Jure Sanguinis in marca da bollo

 

  • I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutto l’albero genealogico, dal parente partito dall'Italia fino alla persona che rivendica il possesso della cittadinanza per sangue
  • I certificati di cui ai punti 6 e 7 sono acquisiti dall’ufficio.
     

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana non verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un decreto.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 180 giorni, come previsto dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Nascita
  • Immigrazione
  • Estero
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 31/03/2025 08:47.12

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